Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è prorogato al 31 dicembre 2020. Sono sospesi tutti gli atti già adottati dai Comuni per i procedimenti di selezione pubblica alla data del presente decreto- legge».