Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo»;
b) al comma 4, secondo periodo, le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,».