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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
5.13.

  Dopo il comma 11-septies, aggiungere il seguente:
  11-octies. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso urgente nazionale anche in contesti emergenziali e limitare le forme di lavoro precario dei vigili del fuoco discontinui, secondo i seguenti criteri direttivi:
   a) previsione di un albo per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali nonché di un distinto albo per il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;
   b) superamento della previsione secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione;
   c) previsione di un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo;
   d) introduzione di una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario richiamato in servizio dei vigili del fuoco con il possesso dei requisiti previsti;
   e) previsione che il personale volontario richiamato in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa godere, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto;
   f) previsione di un riconoscimento mediante il rilascio di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quinquennio abbia svolto almeno un periodo di richiamo in servizio;
   g) previsione di una formazione dedicata specificamente a quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età anagrafica, è più difficile la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell'esperienza maturata;
   h) previsione della riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari.