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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.08.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
5.08.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Termine per l'approvazione del bilancio di previsione come condizione necessaria per ottenere la proroga dell'utilizzo del FPV 2015).

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 al primo periodo le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse.
  2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.