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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
4.27.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, all'articolo 1-quater, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata la validità, fino ad esaurimento, delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1-quater, al comma 5, primo periodo, le parole: delle scuole dell'infanzia sono soppresse.