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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.25.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
4.25.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.