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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.22.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
4.22.

  Dopo il comma 5-septies, aggiungere il seguente:
  5-octies. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni. Al fine di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico.

ident. 4.15.