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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
3.8.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Le aziende che hanno posto in mobilità i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2014, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, entro il 31 dicembre 2014, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, possono inviare gli elenchi dei lavoratori posti in mobilità entro il 30 aprile 2017 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in formato elettronico al fine di inserire i suddetti lavoratori nella salvaguardia di riferimento: seconda, sesta, settima e ottava salvaguardia. Qualora le aziende non ottemperino a tale dovere, esse saranno sottoposte ad ammende di 10.000 euro per ogni lavoratore «non segnalato», ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accetta segnalazioni da parte dei diretti interessati che attendono l'inserimento in salvaguardia o segnalati dalle organizzazioni sindacali, che li rappresentano in modo collettivo.