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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
3.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nel 2017, 350 milioni di euro per il 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, si provvede:
   a) quanto a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 230 milioni di euro nel 2017 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2018, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.

ident. 3.6.