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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
3.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019. All'onere recato dal presente comma, pari a 70 milioni di euro nel 2017, 100 milioni per il 2018 e 150 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 1-ter.

ident. 3.3.