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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.17.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
3.17.

  Dopo il comma 3-novies aggiungere i seguenti:
  3-decies. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede la costituzione di un Polo Unico di medicina fiscale presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a decorrere dal 2017, allo scopo di condurre un efficiente ed efficace controllo sul fenomeno dell'assenteismo e contenere gli oneri per l'indennità di malattia, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ferma restando l'entità dei risparmi da conseguire ivi prevista, le spese sostenute dall'INPS per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti dal lavoro per malattia, che non potranno essere inferiori all'80 per cento delle risorse impegnate dall'INPS prima della entrata in vigore della suddetta legge.
  3-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono trasferite all'INPS, vincolate per le finalità di cui al comma precedente e in aggiunta alle risorse stabilite annualmente dallo stesso INPS, le risorse residuali di quelle assegnate alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.
  3-duodecies. Dalle disposizioni di cui ai commi 3-decies e 3-undecies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.