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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017. All'onere recato dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.