Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per un periodo di tre anni e al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio, provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e»;
2) il secondo periodo è soppresso.