Dopo il comma 12-septies, aggiungere il seguente:
12-octies. Il termine della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è differito al 31 maggio 2018, limitatamente ai casi in cui i contraenti siano i comuni di cui agli allegati 1 e 2 della medesima legge 15 dicembre 2016, n. 229.