Dopo l'articolo 14-quater inserire il seguente:
Art. 14-quinquies.
1. All'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole da: «il notaro» fino a: «la sua sede notarile» sono sostituite con le seguenti: «Il notaro, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio regionale,».
2. All'articolo 27, il secondo comma è abrogato.