Aggiungere, infine, il seguente comma:
«6-octiesdecies. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi».