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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.29.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
13.29.

  Aggiungere, infine, il seguente comma: 6-octiesdecies. All'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 21», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valor aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dell'anno di riferimento, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;
   b) al comma 2, capoverso «Art. 21-bis», al comma 1:
    1) sostituire le parole: «negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21» con le seguenti: «entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e con le medesime modalità di cui all'articolo 21»;
    2) in fine aggiungere il seguente paragrafo: «La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.»;
   c) al comma 4:
    1) sostituire le parole: «entro il 25 luglio 2017.» con le seguenti: «entro il 16 settembre 2017, quella relativa al secondo semestre è effettuata entro il 31 marzo 2018.»;
    2) alla lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «30 settembre».