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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
13.27.

  Dopo il comma 6-septiesdecies aggiungere il seguente comma: 6-octiesdecies. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per i soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

  Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.