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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.14.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
13.14.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. La possibilità di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prorogata fino al 31 dicembre 2017, con esclusione della facoltà, ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, può essere esercitata, in ogni caso, permanentemente ed in via continuativa anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (VE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.