Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:
Art. 13-ter.
(Termine per la deliberazione della Tari).
1. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe, e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.