Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:
Art. 13-ter.
(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica).
1. Dopo il comma 488 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto il seguente: «488-bis. Per i soli comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.»