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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 4304

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2017  [ apri ]
10.8.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  «2-septies. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3, del decreto-legge articolo 1 n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.
  2-octies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio di cui al comma 2-septies è concessa, altresì, ai magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».