Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
«2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti fino alla copertura dell'organico della Magistratura e non oltre il compimento del settantaduesimo anno di età per tutti i magistrati. Il trattenimento in servizio si applica, altresì, nei confronti dei magistrati che dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino alla data di conversione in legge del medesimo, abbiano maturato i requisiti per la pensione e non abbiano compiuto settantadue anni di età».