Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
«2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sospesa sino alla data del 31 dicembre 2020».