Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
«2-septies. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti ai 31 dicembre 2020 e non oltre il compimento del 72o anno di età per tutti i magistrati».