Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli effetti delle disposizioni sulla proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici contenute nei provvedimenti normativi adottati in precedenza e nel presente articolo, per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009.