Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni che comunque non possono avere durata superiore ai tre anni, entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni devono disporre che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;.