Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 n. 25, abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;.