Al comma 1, lettera a), premettere le parole: fermo restando il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento e la conservazione del diritto alla continuità della concessione in atto per le imprese balneari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, limitatamente alle nuove concessioni su aree disponibili.
Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, per i concessionari uscenti, un periodo transitorio commisurato all'entità degli investimenti effettuati, differenziato in ragione dell'affidamento maturato dai concessionari medesimi.