Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della presente legge delega, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».