Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, aggiungere le seguenti: , nonché alle concessioni demaniali per l'esercizio delle attività cantieristiche finalizzate alla costruzione e/o manutenzione e/o riparazione di unità da diporto.
Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
h) per le attività cantieristiche in essere prevedere un adeguato periodo transitorio, commisurato agli investimenti effettuati ed all'affidamento sulla continuità di gestione. Per le nuove concessioni definire il periodo minimo e quello massimo di durata delle concessioni, prevedendo altresì che le stesse vengano affidate sulla base dei seguenti criteri: a) qualità tecnica del progetto, con particolare riferimento alla ai profili relativi all'inserimento ambientale ed alla valorizzazione del bene demaniale; b) piano industriale, piano degli investimenti e garanzie per lo sviluppo occupazionale. Prevedere altresì: a) l'unicità di gestione della concessione e stabilire l'eccezionalità e la transitorietà del sub-affidamento, anche di parti della concessione, comunque determinati da comprovate situazioni di necessità; b) il riconoscimento di un indennizzo in favore del concessionario uscente, da porre a carico del concessionario subentrante, garantito da fidejussione, commisurato al valore commerciale dell'azienda determinato con riguardo all'avviamento commerciale, ai manufatti, alle strutture e alle attrezzature esistenti, attestato con perizia asseverata.
e modificare il titolo della legge, aggiungendo in fine: , ovvero alle concessioni demaniali per l'esercizio delle attività cantieristiche.