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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 4302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2017  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più, decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e, nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a 30 anni e non superiore a 50 anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a 30 anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;
   c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative ed un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
   e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;
   f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
   g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.