Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: imprenditoriali e, aggiungere le seguenti: nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere;
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 n. 25, abbiano una durata non inferiore a trenta anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;
c) alla lettera c) dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca;
d) sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;