Sostituire la lettera a), con la seguente:
a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.