stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.19.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 4302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2017  [ apri ]
1.19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: nel rispetto della normativa europea, aggiungere le parole: e tenuto conto della natura e della quantità della risorsa.
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, incluso il relativo avviamento, mediante procedure di selezione che considerino le diverse tipologie di attività turistico-ricreative e turistico-ricettive, assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, o turistico ricettive nello specifico ambito territoriale di riferimento, ponendo a carico del nuovo concessionario di tenere indenne il concessionario uscente rispetto al valore aziendale nel suo complesso;
   c) alla lettera b), dopo le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, inserire le seguenti: differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti;
   d) alla lettera c), sostituire le parole: per il subingresso in caso con le seguenti: per regolare le modalità;
   e) sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;
   f) alla lettera e), dopo le parole: dei beni oggetto di concessione, inserire le seguenti: e dello stato degli stessi all'atto della originaria consegna al concessionario;
   dopo la lettera g) inserire la seguente:
    g-bis) disciplinare i tempi e le modalità per la ricognizione dell'estensione e conformazione, anche funzionale, delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo e/o turistico-ricettivo, che saranno oggetto della nuova disciplina, al fine di individuare le aree da sdemanializzare in quanto non più utilizzate per gli usi pubblici marittimi, lacuali o fluviali.
   sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 va intesa che essa non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194.