Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
h) tutelare, tranne se il concessionario non abbia proceduto a modifiche unilaterali di uno dei termini previsti dal contratto di concessione, le imprese aventi atto concessorio in essere al 31 dicembre 2009, e applicare la nuova normativa a tutte le concessioni rilasciate dopo la soppressione del diritto d'insistenza, previsto, invece, per le imprese aventi atto concessorio in essere alla data sopra ricordata.