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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 4302

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2017  [ apri ]
01.01.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
  2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. È fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
  4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: ad uso turistico ricreativo, inserire le seguenti: che non siano state cedute ai sensi dell'articolo 01.