Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: adeguati limiti fino alla fine della lettera con le seguenti: che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega.