Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che in caso di incameramento allo Stato delle opere, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, possa essere richiesta dal concessionario uscente la liquidazione del valore delle stesse al netto dell'ammortamento, ferma sempre restando la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.