Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) prevedere che le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure derivanti dalla attuazione della disciplina legislativa delegata con la presente legge, comunque nel termine massimo del 31 dicembre 2019.