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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4299

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2017  [ apri ]
1.6.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia pone in essere interventi volti al miglioramento del contesto in cui il minore vive.
  Prima dell'adozione degli interventi, la pubblica autorità, anche a mezzo di un suo delegato, deve procedere all'ascolto del minore, che deve essere informato della natura del procedimento in corso. Dell'ascolto è redatto processo verbale ed è effettuata registrazione audio video.
  La pubblica autorità, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma risultino inefficaci, previo accertamento degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
  Decorsi novanta giorni dal collocamento del minore, assunte le opportune informazioni, la pubblica autorità verifica l'idoneità del luogo prescelto, anche al fine dell'assunzione di eventuali provvedimenti correttivi nell'interesse superiore del minore».