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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4299

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/07/2017  [ apri ]
1.1.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

  L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 403. – (Intervento della pubblica autorità a tutela dei minori). – Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, a mezzo dei competenti servizi sociali, ove consentito dalle circostanze, sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.
  L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

Il Relatore