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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. È consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel limite massimo, maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti, di un importo per ciascun comune pari al cinquanta per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. L'effettivo ricorso all'anticipazione in questione è certificato dal comune entro il 31 maggio 2017 nelle forme che saranno definite dal provvedimento di cui al comma 2.
  2. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati dallo stesso Ministero, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla conversione in legge del presente decreto.