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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori interventi a favore delle attività economiche).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis.
(Istituzione di Zone franche urbane).

  1. Nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2, sono istituite per gli anni 2017 e 2018, le zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate e il Commissario straordinario per la ricostruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate, sulla base delle peculiari esigenze e caratteristiche delle aree interessate, nonché nel rispetto delle risorse finanziarie di cui al comma 6, le zone franche urbane di cui al comma 1.
  3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale nelle zone individuate con il decreto di cui al comma 2 e in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. I soggetti di cui al comma 3 possono beneficiare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per il periodo di imposta successivo, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 6, e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dell'attività economica svolta nella zona franca urbana;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

  6. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ident. 7.01.7.07.