stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.73. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2017  [ apri ]
5.73.
approvato

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il Governo
5.73.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  «1-bis. L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. a disposizione della Struttura commissariale, Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a, delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dello Sviluppo Economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.».

Il Governo