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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Edifici collabenti).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari.».