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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualifica ione delle imprese esecutrici dei lavori).

  1. Nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
  2. I requisiti e te capacità di cui al primo comma devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziati partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione.
  3. Ai fini di cui ai precedenti commi, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi.
  4. Sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste nel comma 1. In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.