Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Proroghe in materia di energia).
1. In riferimento agli eventi sismici del 2016 e 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di 12 mesi a prescindere dall'agibilità del fabbricato.