Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità del Servizio Nazionale della protezione civile).
1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare, nei suoi contenuti essenziali, la piena operatività delle attività del servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per dare seguito alla legge n. 146 del 1990 che attribuisce alla protezione civile il carattere di essenzialità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione uno o più provvedimenti con cui sono individuati i livelli essenziali di servizio e assistenza alle popolazioni e delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge n. 225 del 1992 nonché gli standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità ed i tempi per l'assunzione di tali standard presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.
2. La predisposizione dei relativi decreti è curata da un'apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato paritetico di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, dalla legge n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa di cui all'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Con le medesime modalità sono definite anche le metodologie e le regole tecnico-economiche in materia di Protezione civile.