Al comma 5, alla lettera c), capoverso 3-sexies, secondo periodo, dopo le parole: è riservata alle Province inserire le seguenti: anche per lo svolgimento di attività di centrale unica di committenza a favore dei Comuni che non dispongono della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento ed esecuzione di servizi, lavori e forniture finalizzate al ripristino della funzionalità di edifici pubblici e ad uso pubblico e dei servizi di competenza comunale.